giovedì, novembre 11, 2004

Lodi addio
Dal Comunicato della Fipav
La Soc. Berni Pulcher Lodi, già destinataria di un provvedimento sanzionatorio da parte di questo Giudice per la violazione dell'art. 13, primo e secondo comma Reg. Gare, per non aver disputato il precedente incontro del 31 Ottobre 2004, ha affrontato la gara indicata in epigrafe presentando a referto 4 atlete che risultano tesserate per la prima volta in data 5 Novembre 2004.
Tale circostanza rende inequivocabilmente e radicalmente viziato l'incontro perchè la normativa attualmente vigente (pag. 23 della Guida Pratica) stabilisce con riferimento alla serie A1 e A2 F, la possibilità di tesserare e quindi di utilizzare, una sola atleta italiana o straniera, dopo la data dell'11 Ottobre 2004.
Tale normativa, inderogabile, nel rendere radicalmente viziato l'incontro pone il GUF di fronte all'alternativa di considerarlo nullo oppure "tamquam non esset".
La dinamica dei fatti ed il particolare momento storico in cui è avvenuta tale irregolarità, inducono il Giudice a ritenere la Soc. Berni Pulcher Lodi responsabile della violazione prevista dall'Art. 23, punto 6 Regolamento Gare per il quale è assimilabile alla rinuncia, anche l'ipotesi della presenza in campo di una squadra con una composizione numerica " inferiore a sei giocatori".
Non v'è dubbio, ad avviso del GUF, che tale norma si applichi alla fattispecie che ci occupa, perchè solo cinque giocatrici delle otto presenti, potevano essere utilizzate in campo in quanto regolarmente tesserate e non le altre.
Tale irregolarità così vistosa e sostanziale, non può non indurre a ritenere di fatto non disputata la gara per rinuncia della Soc. Berni Pulcher Lodi e ad essa devono quindi applicarsi le sanzioni previste dall.art. 13, terzo comma, Reg. Gare.
Del pari i fatti emersi meritano a parere del GUF un ulteriore approfondimento da parte dell'organismo competente per la loro migliore valutazione.
Appare infine di tutta evidenza che quanto dedotto rende ininfluenti, anche se meritevoli di accoglimento, le note difensive della Soc. Collecchio Pallavolo, rientrando il presente accertamento tra i compiti istituzionali del GUF.
Visti gli artt. 13 e 23 Reg. Gare il GUF
DELIBERA
- di disporre l'esclusione della Soc. Berni Pulcher Lodi dal Campionato di serie A2F 2004/2005;
- di retrocedere la Soc. Berni Pulcher Lodi al Campionato Regionale di primo livello che potrà disputare nella prossima stagione agonistica;
- di non tener conto nella classifica ufficiale di alcuno dei risultati delle gare finora disputate dalla società Berni Pulcher Lodi dall’inizio del campionato;
- di incamerare la tassa di iscrizione al Campionato;
- di far escutere da parte della Lega Nazionale Pallavolo la fideiussione di € 75.000,00 presentata dalla società Berni Pulcher Lodi all’atto dell’iscrizione;
- di trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti di sua competenza.

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